Paolo Natali
Paolo Natali

 

Regolamento assegnazioni case popolari: intervento del 06/06/2005

Grazie  Presidente. Nella seduta scorsa, quando è iniziato il dibattito, ho
ascoltato  con  attenzione  l'intervento  del  consigliere  Monaco  che  ha
sostanzialmente  giudicato questa delibera, e soprattutto l'integrazione al
regolamento  che  questa  delibera  approva,  come quasi del tutto priva di
valore aggiunto. Io ho cercato in questi giorni di documentarmi un minimo e
mi  sembra  di poter dire che quel giudizio mi pare  quantomeno ingeneroso,
nel  senso  che  mi  pare  proprio in realtà che ci fosse bisogno di questa
integrazione,  cosa  che  anche  Monaco ha riconosciuto, ma praticamente il
discorso  che lui faceva, se lo ricordo bene, era che non c'era poi bisogno
di  tutto  questo apparato normativo integrativo, ma che il valore aggiunto
fosse  davvero  molto limitato. Ripeto, a me non pare che sia proprio così.
L'unico  articolo dei cinque che attraverso questa integrazione si produce,
davvero  non  necessario è il 21 bis, quello relativo cioè all'annullamento
del provvedimento di assegnazione, che riporta integralmente il testo di un
articolo  della  legge  regionale. D'altra parte mi pare che talvolta non è
neanche  inutile  integrare  i testi con qualche cosa di cui non ci sarebbe
strettamente  bisogno,  se questo può servire ad avere davanti una sorta di
testo  unico  più  completo,  proprio  per evitare di dover sempre andare a
consultare     la     legge     regionale    e    poi    il    regolamento.
Per  il  resto,  certamente gli articoli davvero indispensabili sono tre su
cinque,  cioè  quello  che  descrive  il  procedimento,   il  21 quater, il
procedimento  di  dichiarazione  di  decadenza, il 21 quinquies, quello che
contiene   la  casistica  relativa  alle  possibilità  di  sospensione  del
procedimento  di  dichiarazione  di decadenza, e l'ultimo, cioè il sexties,
dove  viene  introdotto un minimo di sistema sanzionatorio di cui non c'era
traccia.  A  questo punto mi sembra che in effetti un'utilità  ci sia e non
trascurabile.  L'articolo  21 ter poi contiene in effetti l'elenco dei casi
di  decadenza  mutuandoli  ovviamente dalla legge, ma non mi sembra inutile
che  questi  vengano elencati anche se mi sembra con una elencazione un po'
più  particolareggiata e più analitica di quello che fa la legge, perché in
questo modo diventa anche più agevole andare ad incrociare i casi nei quali
vengono  definite le modalità di sospensione, paragonandole appunto ai casi
di decadenza. In realtà a ben vedere, degli undici casi  di decadenza, così
come  elencati  dall'articolo  21  ter,  solo  in  sette  casi poi si dà la
possibilità  di definire e di dichiarare una sospensione motivata di questo
procedimento  di  decadenza.  Tutto  questo  per  dire che mi sembra non ci
troviamo  davanti  ad  un  atto  -  superfluo  non  l'ha detto nessuno - ma
comunque  ridondante,  ma  ci  troviamo  davanti  ad  un  atto di cui c'era
necessità  e  che  io  credo  questo  punto,  deve  innescare  con rapidità
provvedimenti  finalizzati,  ad  una equità sociale di cui si sente bisogno
visto  che  ci  troviamo  davanti  ad  un  problema  come quello della casa
pubblica  che  rappresenta  sicuramente  uno  dei  problemi più acuti della
nostra città rispetto al quale non possiamo permetterci di avere permanenze
che non hanno più motivo ai sensi di legge e di regolamento di prolungarsi.
Grazie.

inviato il 06/06/2005 18:40:05

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